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Linee guida della Regione FVG per garantire la sicurezza dei lavoratori

2020-03-23

Indichiamo di seguito le linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, destinate alle attività produttive industriali e commerciali che non rientrano nel DPCM 22 marzo 2020 e che quindi proseguono le attività produttive.
Obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive promuovendo l’adozione delle misure ritenute efficaci a contenere e contrastare l’epidemia di COVID-19 al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

Visto il particolare e straordinario contesto emergenziale, si ritiene siano attuabili le previsioni di cui all’articolo 10 D. Lgs. 81/2008 riportante “Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

A tale scopo è stata elaborata dal Coordinamento PSAL delle Aziende Sanitarie una Check List “Raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di Covid-19 sul posto di lavoro” (vedi allegato).

  1. 1. il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;
  2. 2. il lavoratore con le patologie croniche suindicate può comunicare di iniziativa al datore di lavoro di essere “iper-suscettibile” senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e a valutare l’assegnazione di DPI respiratori;
  3. 3. il lavoratore richiede la visita prevista dall’art. 41 comma 2, lettera c) e viene valutata dal medico competente l’idoneità alla mansione.

La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l’altra delle due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del Contesto lavorativo specifico e dello stato di salute dei dipendenti stessi.
Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da alcune malattie potrà avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell’Art. 26 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

 

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