2012-11-13
L’art. 32-bis, DL n. 83/2012, Decreto Crescita ha introdotto il nuovo regime di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa prevedendo l’esigibilità differita” dell’IVA di cui all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 per le cessioni - prestazioni effettuate da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a € 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi d’imposta.
Per i soggetti che optano per tale regime:
− l’IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
− il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, “o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento”.
Di fatto, scegliendo di versare l’IVA a debito in base a quanto incassato, anche la detrazione dell’IVA a credito è influenzata dal pagamento delle relative fatture ricevute dai vari fornitori.
In base a quanto disposto dall’art. 2, DM 11.10.2012, il regime in esame non è applicabile, tra l’altro, alle operazioni attive con “IVA ad esigibilità differita” disciplinate dal citato comma 5 e pertanto, in caso di opzione per il regime in esame, a tali operazioni attive rimangono applicabili le ordinarie disposizioni.
Qualora il contribuente non intenda adottare il “nuovo” regime IVA per cassa, con riferimento alle fatture emesse nei confronti di Enti pubblici continuano ad applicarsi le ordinarie regole previste dal citato art. 6, comma 5, e pertanto il differimento del versamento dell’IVA al momento del pagamento da parte dell’Ente; con riferimento alla detrazione dell’IVA a credito sono applicabili le consuete modalità operative legate alla registrazione della fattura.
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