2020-04-09
A seguito di chiarimenti ricevuti dall’INPS, nell’ipotesi in cui vi sia pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, l’Istituto provvede altresì al pagamento diretto dei permessi ex lege 104/92 e del congedo straordinario ex art 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001 (messaggio n.28997/2010).
A tal fine è necessario che, con riferimento ai periodi interessati dalla sospensione, il lavoratore presenti domanda dei benefici a pagamento diretto, fleggando l’apposita opzione presente in procedura.
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