2020-04-30
Con riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi disposta dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 23/2020, l’Inps ha fornito istruzioni e precisazioni in merito alla modifica, da effettuarsi entro il prossimo 20 maggio, dei flussi Uniemens già trasmessi.
D.L. N. 18/2020 – COMPETENZA FEBBRAIO 2020, SCADENZA 31 MARZO 2020 (CIRCOLARE n. 52 del 9.4.2020)
Aziende con dipendenti
Qualora le aziende interessate dalla sospensione abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 - senza l’indicazione del codice importo relativo alla sospensione come previsto nella Circolare Inps n. 52 del 9.4.2020, nel caso di aziende rientranti nella sospensione di cui all’art. 62, e senza i codici di sospensione previsti per le aziende ricomprese nell’art. 61 - è prevista la possibilità, entro il 20 maggio 2020, di ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione, del relativo importo, e contestuale modifica dei dati dichiarativi.
L’Istituto ricorda che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve riferirsi ai soli contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Aziende committenti
La modifica del flusso Uniemens già inviato, relativo al mese di febbraio 2020, è prevista anche per le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione in Gestione separata (di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995).
Infatti, laddove queste ultime abbiano già trasmesso il flusso Uniemens di febbraio 2020, senza l’indicazione del codice calamità relativo alla sospensione, come da Circolare Inps n. 52 del 9.4.2020, potranno rettificare il flusso inserendo codici riportati nel Messaggio n. 1789 del 28.4.2020.
D.L. N. 23/2020 – COMPETENZA MARZO 2020, SCADENZA 30 APRILE 2020 (MESSAGGIO N.1754 DEL 27.4.2020)
Aziende con dipendenti
Con riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti di cui al D.L. n. 23/2020, le aziende potranno utilizzare la stessa modalità e tempistica sopra illustrata per la modifica del flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020.
Aziende committenti
Le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione in Gestione separata che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens di marzo 2020, senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno alla modifica del flusso Uniemens secondo le indicazioni fornite nel Messaggio n.1754 del 24.4.2020.
In relazione alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia di febbraio che di marzo 2020, decorsa la data del 20 maggio p.v., dovranno essere inviati i flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”, ai fini della corretta gestione degli importi sospesi.
Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n. 1789 del 28.4.2020.
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