Emergenza COVID-19 - DPCM 24 ottobre 2020
2020-10-25
Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi - Serie generale n.265 del 25 ottobre 2020, Edizione Straordinaria - il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il provvedimento - le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 - sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Si riportano, di seguito, le principali novità di interesse per il Sistema.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1)
- Viene “fortemente raccomandato” di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
- E’ esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (comma 9, lett. c).
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ma solo all'interno di impianti sportivi a porte chiuse ovvero all'aperto ma senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli vigenti. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle suddette competizioni sportive sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli vigenti (comma 9, lett. e).
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale e senza assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la federazione medico sportiva italiana, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. f).
- Fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è vietato lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (comma 9, lett. g).
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (comma 9, lett. l).
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (comma 9, lett. m).
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (comma 9, lett. n).
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell'ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza (comma 9, lett. o).
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e nei limiti ed alle condizioni di cui sopra evidenziate (comma 9, lett. ee).
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 9, lett. ff).
- Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CPI e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti possono essere aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida elaborate dalla Conferenza delle regioni e province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, per evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 9, lett. mm).
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 3)
Nell'ambito delle misure di informazione e prevenzione, si segnala, in materia di lavoro privato, la nuova raccomandazione di differenziare l’orario di ingresso del personale (comma 4) e la forte raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile (comma 5).
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