2021-07-14
Con l’art. 22 della Legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53/2021, il Parlamento italiano ha conferito al Governo la delega per l’adozione di un decreto legislativo che dia attuazione, nel rispetto di determinati principi e criteri in essa dettati, alla normativa contenuta nel richiamato provvedimento europeo. Tuttavia, tale Decreto legislativo non è stato ancora adottato e, dunque, al momento, le disposizioni della Direttiva non risultano applicabili nel territorio nazionale.
A tal proposito, con gli obiettivi di agevolare le operazioni di interpretazione e attuazione della Direttiva, e di favorire un’applicazione il più possibile armonizzata della stessa all’interno dei diversi ordinamenti nazionali, la Commissione europea ha approvato apposite linee guida – pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 7 giugno – di cui il Governo terrà conto nell’elaborazione del Decreto legislativo delegato.
Chiarito il punto sull’attuale non applicabilità delle disposizioni, appare utile fornire un quadro sul contenuto della Direttiva destinata a diventare vincolante anche nel nostro Paese. Sul punto giova anzitutto ricordare che la stessa persegue l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza di alcuni prodotti di plastica monouso sull’ambiente e di promuovere il passaggio verso un’economia circolare volta ad adottare un modello di produzione e consumo che implichi condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Con queste finalità, la normativa europea differenzia la disciplina a seconda delle diverse tipologie di prodotto di plastica monouso e, per quanto di maggiore interesse per il settore, dispone:
Per le restanti disposizioni – in particolare l’art. 6 sui requisiti dei prodotti, l’art. 7 sui requisiti di marcatura e l’art. 9 in tema di raccolta differenziata - si rinvia alla lettura della Direttiva allegata.
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