2012-12-27
Entra in vigore, con il 2013, il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sia nei rapporti tra imprese sia nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione.
Il termine di pagamento sarà, di norma, trenta giorni, che non potranno comunque superare i sessanta, consentiti solo in casi eccezionali.
La nuova disciplina si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1 gennaio 2013.
Approvato il 31 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2012.
Il provvedimento, destinato ad avere considerevole impatto sulle relazioni commerciali, merita la massima attenzione.
Nonostante il termine per il recepimento della Direttiva 2011/7/UE sia fissato al 16 marzo 2013, il Consiglio dei Ministri ha inteso provvedere all’attuazione anticipata in considerazione dell’importanza della normativa e dell’opportunità di garantire le imprese, e più specificatamente le piccole e medie imprese, che hanno minore capacità finanziaria e di ricorso al credito, nonché minore forza contrattuale nel confronto con le grandi aziende e della Pubblica Amministrazione.
E’ bene evidenziare che la disciplina differisce tuttavia a seconda che i contratti siano conclusi tra imprese, oppure tra imprese e Pubblica Amministrazione.
Nel caso di contratti tra imprese, è ammesso che le parti possano stabilire un diverso termine di pagamento che non deve comunque superare i sessanta giorni, salvo in casi particolari e in presenza di giustificazioni oggettive.
Al fine di disincentivare i ritardi di pagamento, è prevista altresì, salvo la prova di maggiori costi sostenuti, la corresponsione di una somma forfettaria di 40 Euro, tesa a rimborsare o costi amministrativi e interni di recupero del credito. Tale somma si aggiunge agli interessi di mora e deve essere corrisposta senza che sia necessaria la costituzione in mora e indipendentemente dalla dimostrazione dei costi sostenuti.
Infine, il Decreto in questione stabilisce la nullità di clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente inique in danno del creditore.
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