2013-01-03
Attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il provvedimento in esame, che è stato approvato dalla Commissione Industria della Camera dei Deputati dopo aver ottenuto la sede legislativa, quindi senza essere esaminato dall’ Aula della Camera.
Il provvedimento, composto di soli cinque articoli, viene a sostituirsi alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112 che ha regolamentato la materia sino ad oggi, integrandola con modifiche e disponendone conseguentemente l’abrogazione espressa.
Si richiamano in breve i passaggi principali delle nuove disposizioni .
Definizione merceologica di pelle, cuoio, pellicce
Rispetto a quanto previsto dalla legge 1112/96 vengono ampliati e meglio definite le caratteristiche dei prodotti individuati con i termini “pelle”, “ cuoio” e “pelliccia”, inclusi i prodotti fabbricati dalle spoglie e ricoperti di strati di altro materiale, purchè questi siano di spessore uguale o non inferiore a 0,15 millimetri.
Le caratteristiche devono essere possedute anche nel caso in cui i termini “cuoio” o “pelle” siano tradotti in una lingua diversa dall’italiano.
La riserva legale di utilizzo dei termini viene estesa ai casi in cui i termini vengano utilizzati come aggettivi, sostantivi o inseriti come prefissi o suffissi in altre parole.
Per quanto riguarda, invece, i prodotti rigenerati da fibre di cuoio e da spoglie con processi meccanici o chimici è disposto il divieto di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e si attende l’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico (entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge) per la definizione delle specifiche tecniche relativamente a tali prodotti.
Obblighi per le imprese produttrici
I prodotti ottenuti dalle spoglie di animali, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Agli obblighi normativi provvedono le imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi accreditati , in linea con le normative nazionali ed internazionali.
Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi che garantiscano l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.
Divieto di messa in vendita o commercio
Il divieto sostanzialmente ricalca quanto già previsto dalla disciplina abrogata , per cui si conferma il divieto di messa in vendita o in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, di prodotti che non siano ottenuti unicamente da spoglie animali, sottoposte ai rispettivi trattamenti consentiti e lavorate appositamente per conservarne le specifiche caratteristiche naturali.
Viene aggiunto che il divieto si applica anche nel caso in cui termini richiamati siano usati come aggettivi e sostantivi, inseriti quali prefissi o suffissi o sotto nomi generici , anche se tradotti in lingua diversa dall’italiano.
Viene inoltre stabilito che per i prodotti ottenuti da lavorazioni nei Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, l’etichetta deve contenere l’indicazione dello Stato di provenienza.
Violazioni e sanzioni
Sono modificate rispetto alla legge 1112/96. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazioni della normativa è prevista una sanzione amministrativa a partire da 10.000 euro a 50.000 euro (in precedenza non inferiore a 60.000 e non superiore a 1.500.000 lire) a cui si aggiunge il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione, non contemplato dalla normativa abrogata.
Viene, altresì, prevista a tutela delle nuove norme la legittimazione ad agire anche a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale , in linea con le indicazioni della Confederazione.
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