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Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali - cosa cambia

2021-12-07

Con Ordinanza del 2 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre, il Ministero della Salute ha approvato il nuovo testo delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
Le indicazioni fornite dal nuovo testo sono già vincolanti e applicabili in qualsiasi zona di rischio a seconda dell’attività consentita e sostituiscono quelle di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio.

 

Tra le novità maggiormente rilevanti, rispetto alle precedenti Linee guida, si segnalano:

 

È bene, infine, ricordare che la mancata osservanza delle misure di prevenzione può comportare, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (che rinvia all’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020) (i) una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, (ii) la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

 

FIPE ha aggiornato le check list aventi a oggetto ristorazione e cerimonie, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò e discoteche e per ogni settore è stata predisposta una cartellonistica per i clienti (scaricabili su Documenti)


Fermo restando che per tutti i dettagli in ordine alle misure di prevenzione applicabili ai diversi settori si rinvia alle check lists allegate e alla lettura del provvedimento in oggetto, per tutto ciò che non è espressamente menzionato non risultano modifiche di rilevo.

 

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