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Ingressi in Italia – ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021

2021-12-15

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono stabiliti i criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l'estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

 

L’ordinanza produce effetti dal 16 dicembre fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

 

STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO C
Gli Stati e territori inclusi nell'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono i seguenti:


L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:


In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di presentare il risultato negativo del test molecolare o antigenico, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

 

STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO D
La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, è sostituita dalla seguente:


L’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 è consentito con la contestuale presenza delle seguenti condizioni:


In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dalla lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

 

STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO E
L’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in tutti gli altri Stati e territori (elenco E dell'Allegato 20 al dpcm 2 marzo 2021) è consentito soltanto in presenza di uno specifico motivo di necessità, e nel rispetto di specifiche condizioni.

 

DEROGHE
A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, sono previste alcune deroghe, ovvero, ad esempio, per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.


Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.


Si ricorda inoltre che il decreto legge n. 52 del 2021, all’articolo 9 comma 8 bis, per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea restino unite, ha previsto che i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione.

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