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Nuovo D.L. 30 dicembre 2021 in vigore dal 31 dicembre

2022-01-01

Si informa che il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che introduce “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021). 

 

Si riepilogano di seguito le disposizioni attualmente in vigore secondo quanto previsto dalla normativa nazionale da ultimo aggiornata alle disposizioni del D.L. c.d. “Festività” e al nuovo Decreto Legge 


STATO DI EMERGENZA
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022


MASCHERINE


RISTORANTI E LOCALI


EVENTI E FESTE ALL’APERTO
Fino al 31.01.2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.


DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Fino al 31.01.2022 sono sospese le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

 

CAPIENZE
Dal 31 dicembre 2021, in zona bianca, l’accesso agli eventi ed alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd green pass “rafforzato”, ai soggetti minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi clinici e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto ed al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

 

QUARANTENA
L’articolo 2 del DL 31.12.2021, introducendo un nuovo comma 7-bis nel corpo dell’articolo 1 del Dl n.33 del 2020, prevede che la quarantena precauzionale (di cui comma 7 del predetto art. 1) non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.


I suddetti soggetti sono obbligati ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.


La cessazione del regime di quarantena o dell’auto-sorveglianza (introdotta con il nuovo comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente del referto con esito negativo.


Si segnala che le modalità attuative delle disposizioni in materia di quarantena e isolamento sono state definite, con circolare del Ministero della salute, emanata contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

 

 

Ricordiamo inoltre che è sempre necessarioper tutte le attività, il rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre e pubblicate in G.U. il 6 dicembre scorso.


MISURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022
ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:


Inoltre, il green pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Restano invece ferme le disposizioni che consentono l’accesso con il green pass base alle mense ed al catering continuativo su base contrattuale.


CORSI DI FORMAZIONE
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.

 

MISURE IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2022
VALIDITÀ GREEN PASS
Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

 

 

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