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La numerazione delle fatture emesse dall'1.1.2013

2013-01-07

Con la  Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni in materia di fatturazione a seguito del  recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE .
In particolare il comma 325, lett. D della Finanziaria, provvede a riscrivere l’art. 21, DPR n.  633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria.

In base al nuovo comma 2 del citato art. 21, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:
 data di emissione;
 numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
 numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
 numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
 natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
 corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
 aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
 data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
 annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.

Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo “numero” di emissione. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall’1.1.2013 dispongono

 

ART. 21, COMMA 2, DPR N.633/T2  
   
fino al 31.12.2012 dall'1.1.2013
"La fattura è datata e numerata in ordine          "La fattura contiene le seguenti indicazioni:
progressivo per anno solare ..." ... b) numero progressivo che la identifichi i modo univoco;
   

Dal confronto delle 2 disposizioni è possibile riscontrare che non è più prevista la numerazione “per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.

In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.


Soluzione 1
Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 100 la prima del 2013 sarà la n. 101, la seconda la n. 102 e così via. Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento.


Soluzione 2
Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi.
Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall’1.1.2013.


Soluzione 3
Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa. Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.

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