Aggiornamento protocolli di contrasto al Covid-19
2022-07-01
Il 30 giugno 2022 le Parti Sociali hanno condiviso su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna e rinnova i precedenti.
In particolare si evidenziano le disposizioni in materia di:
- informazione dei lavoratori e di chiunque faccia ingresso nel luogo di lavoro sul rischio da contagio da Covid-19.
- possibilità di misurazione della temperatura corporea e divieto di accesso sul luogo di lavoro in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi.
- gestione degli appalti, in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19. In tal caso l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
- pulizia e sanificazione: il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la normativa vigente;
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie: è il punto di maggior cambiamento rispetto ai protocolli preesistenti L’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Le parti si sono date il termine del 31 ottobre per una verifica delle nuove disposizioni alla luce dell’evoluzione normativa ed epidemiologica.
Per i dettagli si rimanda alla lettura del testo del Protocollo allegato
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