2022-08-02
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio u.s. il decreto 19 luglio 2022 del Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica , che, in attuazione dell’art. 1, comma 291 della legge n. 244 del 2007, ha ulteriormente esteso fino al prossimo 21 agosto, le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore, nonché l’applicazione dell’aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale impiegato per autotrazione.
In particolare, fino al prossimo 21 agosto, continueranno a trovare applicazione le seguenti aliquote d’accisa attualmente praticate:
Il decreto ha confermato, inoltre, che, per effetto della rimodulazione esposta delle aliquote, anche per il periodo decorrente dal 3 agosto al 21 agosto pp.vv., non troverà applicazione l’aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante (numero 4 bis Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995), attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.
Si dispone, infine, che per la corretta applicazione delle esposte aliquote d’accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere, entro il prossimo 1° settembre, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19 bis D.Lgs 504/1995), ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 21 agosto 2022.
Alla copertura delle minori entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, si provvede attraverso 672,92 milioni di euro di maggior gettito IVA, conseguito dallo Stato nel mese di giugno 2022
Fonte Confcommercio
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