2013-01-28
Tra le varie modifiche previste dalla Riforma Fornero, dal 2013, saranno operative le seguenti novità: Istituzione dell’ASpl (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e della Mini ASpl che sostituiranno a regime, l’indennità di disoccupazione ordinaria, a requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione speciale edili e l’indennità di mobilità.
Nelle misure a sostegno della maternità e paternità, spiccano, tra l’altro l’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un giorno, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, la corresponsione, in luogo del congedo parentale, dopo il periodo di astensione obbligatoria, di voucher per baby sitting alla madre lavoratrice, e la possibilità di usufruire del congedo parentale anche a ore, previo preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro.
Per le assunzioni effettuate a partire dal 1/1/2013 di donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi residenti in zone svantaggiate individuate di anno in anno con apposito decreto, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, e uomini over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, è previsto uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti.
Aumento delle aliquote contributive Inps per i soggetti iscritti alla gestione separata (co.co.co., co.co.pro., amministratori e associati in partecipazione), e per i rapporti a termine.
Per finanziare l’ASpl, nel caso in cui si proceda ad un licenziamento per giustificato motivo di ordine oggettivo (ad esempio per riduzione del personale), è previsto a carico della ditta che procede al licenziamento stesso, il versamento di un contributo pari al 50% del trattamento mensile ASpl percepito dal lavoratore cessato, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
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