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Misure urgenti in materia di cessione dei crediti

2023-02-20

Sulla Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 164 è stato pubblicato il decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, attraverso il quale vengono introdotte rilevanti misure modificative alla disciplina della cessione dei crediti ed allo sconto in luogo della detrazione, disciplina, come noto, introdotta dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 17 febbraio 2023.


Il provvedimento si compone di tre soli articoli.


Articolo 1 - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali 
Con la disposizione in esame, mediante aggiunta del comma 1-quinquies al citato articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, viene stabilito (lettera a) che le pubbliche amministrazioni (quali, ad esempio, comuni, province e regioni) non possano più essere cessionari dei crediti di imposta, legati a lavori di ristrutturazione.


La successiva lettera b) del medesimo comma 1 disciplina taluni aspetti concernenti i profili di responsabilità dei fornitori. In particolare vengono introdotti alcuni commi aggiuntivi dopo il comma 6 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


Un primo comma aggiuntivo è il 6-bis, che dispone che, ferme restando le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione - che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari - è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e se sono in possesso di specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta (le cui spese detraibili sono oggetto di sconto in fattura o cessione). Tale documentazione consiste in:


Altro comma aggiuntivo introdotto dopo il comma 6 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è il comma 6-ter, che stabilisce che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore, il quale ha applicato lo sconto, e dei cessionari, è escluso anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, qualora questi si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione necessaria, elencata al comma 6-bis.


Ultimo comma aggiuntivo introdotto dopo il comma 6, è il nuovo comma 6-ter, il quale dispone che il mancato possesso della suindicata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Quest’ultimo, infatti, può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.


Sull'ente impositore, inoltre, grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Rimane ferma l'applicazione dell’art. 14, comma 1.bis.1 del DL n. 115 del 2022 (decreto c.d. Aiuti-bis), il quale statuisce che la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave solo con riferimento ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge (di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020).


Articolo 2 - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali 
L’articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge, ossia: i. contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura); ii. cessione del credito d'imposta.


Tali limitazioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (“Superbonus”), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

 

Per le altre tipologie di interventi edilizi (diversi dal “Superbonus”) il blocco non si applica per gli interventi per i quali, in data antecedente al 17 febbraio 2023:


Il comma 4, infine, abroga le disposizioni in tema di cessione del credito già previste dal decreto-legge n. 63 del 2013 (di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia), relativamente ad interventi di:


Articolo 3 - Entrata in vigore
Come già evidenziato in precedenza, il decreto è in vigore dal 17 febbraio 2023.

 

Fonte Confcommercio

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