Confcommercio ASCOM Home page

Agenti di commercio

2017-01-16

Fondazione Enasarco: Polizza infortuni e malattia dal 1° novembre 2016

Come precedentemente comunicato dal 1° novembre 2016 è in vigore la nuova polizza assicurativa RBM Assicurazione Salute in favore degli agenti e pensionati. In data odierna la Fondazione Enasarco ha reso disponibile tutte le informazioni relative a questa nuova polizza assicurativa.
Per conoscere tutti i dettagli, i requisiti richiesti e le tipologie di rimborso è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Enasarco. I nostri uffici naturalmente sono a disposizione per fornire informazioni e supporto necessario
Clicca qui per maggiori informazioni:

http://www.enasarco.it/Guida/estratto_assicurazione_polizza_2013_2014

 

Enasarco: dal 2017 pensione di vecchiaia anticipata


Ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 possono chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia Enasarco, di uno o due anni, gli agenti che abbiamo almeno 65 anni compiuti di età e almeno 20 anni compiuti di anzianità contributiva, quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 90.
L’ammontare della pensione anticipata è ridotto in maniera permanente nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.
La richiesta di anticipazione può essere presentata a partire dal 2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne.

 

 Enasarco: aliquote contributive 2017


Dal 1° gennaio 2017 l’aliquota contributiva del Fondo previdenza è pari al 15,55% delle provvigioni (di cui il 7,775% a carico della ditta e il 7,775% a carico dell’agente).
I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Verrà data comunicazione non appena la Fondazione provvederà a renderli noti.

Soppressione studi di settore – Semplificazioni fiscali
Legge n. 225 del 1° dicembre 2016

In sede di conversione in legge, sono state introdotte:
•l’eliminazione degli studi di settore,
•numerose semplificazioni fiscali, quali nuovi termini di versamenti, l’aumento a 30.000 euro del limite del credito IVA richiesto a rimborso senza garanzia.

Soppressione degli studi di settore (art. 7-bis)

Al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale, da prevedersi con apposito decreto ministeriale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
Contestualmente all’adozione dei suddetti indici cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, gli studi di settore e i parametri.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale (art. 7-quater)

Presunzione accrediti e/o prelevamenti per imprese e lavoratori autonomi (comma 1)


Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.
E’ stata eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Spese sostenute dal committente a favore del professionista (comma 5)


Oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, le spese per le prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Notifica avvisi/atti e cartelle di pagamento (commi da 6 a 13)


E’ prevista la notifica, mediante posta elettronica certificata (PEC), degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai professionisti.
E’ aggiornata la disciplina prevista per la notifica, mediante PEC, della cartella di pagamento, con il riferimento all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Le suddette nuove disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati ai contribuenti a decorrere dal 1° luglio 2017.

Termine consegna certificazione unica (commi 14 e 15)


E’ posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta, a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al periodo d’imposta 2016.

Sospensione termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate (commi da 16 a 18)

E’ prevista la sospensione:
•dal 1° al 31 agosto dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA;
•dal 1° agosto al 4 settembre del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
I termini di sospensione dell’accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Termini versamento imposte (commi da 19 a 20)

Il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP da parte delle persone fisiche e delle società di persone è posticipato dal 16 al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione le società di persone effettuano i versamenti dell’IRPEF e dell’IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Il versamento del saldo IRES e IRAP da parte delle società di capitali è posticipato dal giorno 16 all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Le società di capitali, che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dell’IRES e dell’IRAP entro l’ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio.
Le suddette disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2017.

IVA

Il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo di ciascun anno o il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Comunicazione acquisti da San Marino (commi 21 e 22)

E’ soppressa la comunicazione all’Agenzia delle entrate degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA.
Tale disposizione si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Quadro RW/Modello Unico (comma 23)

Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all’estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, mentre rimane fermo l’obbligo di indicare, in dichiarazione, i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).C

Contratti di locazione/cedolare secca (comma 24)

Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applica la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120% con un minimo di euro 200, qualora la registrazione avvenga entro trenta giorni.
In materia di cedolare secca sugli affitti, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l’applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50, se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Opzione regime di trasparenza e consolidato nazionale e mondiale (commi da 27 a 30)

L’esercizio di opzione per i regimi fiscali della tassazione per trasparenza e del consolidato nazionale si intende tacitamente prorogato oltre il limite naturale del triennio, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.
L’opzione per il consolidato mondiale ha durata di cinque anni ed è irrevocabile.
Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata.
Tale disposizione si applica al termine di ciascun triennio.
Per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi, ove l’adempimento non sia tempestivamente eseguito, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento delle sanzioni nella misura minima, ai sensi dell’articolo 2, D.L. n. 16/2012).
Tutte la disposizioni ivi illustrate si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2017.

Mod. F24 (comma 31)

Per i contribuenti persone fisiche è soppresso l’obbligo del modello F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro.

Rimborso credito IVA (comma 32)

E’ innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
Cessazione partite IVA inattive (commi 44 e 45)
Per la chiusura delle partite IVA inattive, la vigente procedura prevede un contraddittorio tra l’Agenzia ed il contribuente, con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all’erario.
In sede di conversione in legge, è stato stabilito che l’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali.
Vengono fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Un apposito e successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme, mantenendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Sono eliminate le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA.

Mod. 730 (commi da 46 a 48)

E’ consentito ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:
•comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;
•consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
•trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte.
La predetta facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80 per cento delle dichiarazioni.
E’ posticipato al 23 luglio di ciascun anno la possibilità per i contribuenti di inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo determini la tardività della presentazione.
In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che non sia stata già sollevata qualche contestazione sull’infedeltà del visto.
In tal caso è dovuta solo la sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

 

 

 

 

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411