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Apparecchi da gioco

2018-06-11

I proprientari di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS dismessi sono tenuti a dichiararne l'ubicazione ed, entro 6 mesi dalla dismissiione, devono smaltirli e distruggerli o cederli e trasferirli, secondo le modalità indicate nei provedimenti dell'AAMS.
La Determina dell'AAMS (Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi) del 30 aprile 2018, ha individuato le modalità attuative e ha fornito le istruzioni tecnico/amministrative per l'applicazione del Decreto Direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169.
II Decreto, adottato in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 1050 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce la procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. dismessi dai mercato a partire dal 1° maggio 2018, nell'ipotesi in cui non vengano ceduti o trasferiti, e prevede l'obbligo di tracciatura degli stessi e delle relative schede di gioco, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti.

 

Clicca su DOCUMENTI e scarica gli allegati:
Comunicazione in merito alle modalità di dichiarazione di Ubicazione post-dismissione
Determina e allegato in merito alla Procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi dismessi dal mercato (art. 1, comma 1050, legge 27 dicembre 2017, n. 205).

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