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Canone speciale RAI per i pubblici esercizi

2018-09-06

Informiamo che nelle prossime settimane la Direzione Canoni della Rai invierà comunicazioni informative ad una generalità di potenziali utenti speciali (anche nel settore dei pubblici esercizi), al fine di assicurare la conoscenza della normativa attualmente vigente in materia di canone speciale Rai ed evitare così che i contribuenti possano incorrere in involontarie violazioni tributarie.

 

Fipe (Federazione Italiano Pubblici Esercizi) continua a perseguire l’obiettivo di ridurre tale obbligo tributario, chiedendo l’aggiornamento degli anacronistici criteri di calcolo ancorati alla classificazione dei pubblici esercizi secondo le categorie previste dal DM del 22 luglio 1977 e sollecitando la possibilità di introdurre abbonamenti che tengano conto delle specifiche esigenze delle attività commerciali, introducendo canoni su base mensile/bimestrale/stagionale.

 

Occorre poi segnalare che la RAI, anche grazie all’intervento di sensibilizzazione da parte della Federazione, sta applicando esclusivamente la tariffa relativa alla categoria D concernente i pubblici esercizi di terza e quarta categoria (la più bassa attualmente prevista per la categoria rappresentata).
Si rammenta che la recente modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di canone televisivo e l’introduzione della riscossione con addebito sulle fatture relative all’utenza elettrica, si riferisce solo al canone per le abitazioni private e non invece a quello speciale per i pubblici esercizi, per il quale resta in vigore la tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza.

 

E’ bene, altresì, ricordare che:

• il presupposto impositivo è la mera detenzione di un apparecchio radio o TV (che sia dotato almeno di un sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo – MISE note n. 12991/2012 e n. 9668/2016), a nulla rilevando l’eventuale destinazione dello stesso a usi diversi dalla visione della programmazione radiotelevisiva (ad esempio apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie);

• il canone ha validità limitata all’indirizzo indicato nell’intestazione;

• vi è l’obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV ed il relativo numero di canone (art. 17 D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 21/2011).

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