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Coronavirus: aggiornamento al 01 marzo 2020

2020-03-01

Si anticipa il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 – in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale – volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.


Le disposizioni producono effetto dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo. Dalla data di entrata in vigore cessa la vigenza delle misure adottate con i precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio scorsi nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata dalle autorità competenti ai sensi dell’art 3, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.
Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti per il sistema rinviando per i dettaglio delle misure complessive al testo del provvedimento (cfr allegato).

 

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:

 

Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (art. 4)
Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

 

Decalogo misure igieniche (Allegato 4)
L’allegato 4 individua le seguenti misure igieniche:

 

Regione Autonoma FVG: le disposizioni integrative disposte con l' Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia di data 1 marzo 2020.

 

Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

 

Art. 2 (Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 08.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

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