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Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

2021-10-08

Si informa che, in data 9 ottobre, è entrato in vigore il decreto legge 8 ottobre 2021, n.139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241).


Il provvedimento prevede nuove regole in materia di spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, discoteche e musei – che si applicheranno a partire da lunedì 11 ottobre – ed ulteriori disposizioni in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro e in materia di protezione dei dati personali.


Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema.


1. Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche (art. 1)
L’articolo 1 del provvedimento in esame, modificando e integrando il decreto legge n.52 del 2021 (decreto Riaperture), introduce - a decorrere dal prossimo 11 ottobre – le seguenti nuove regole.


1.1. SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO (modifiche art. 5, comma 1, decreto Riaperture)
Per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto:


In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati ad eventi e a competizioni sportivi (es concerti negli stadi o nei palazzetti) si applicheranno le disposizioni relative alla capienza previste per tali eventi, dal nuovo comma 2 dell’articolo 5 decreto Riaperture (di seguito illustrato).
In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico vi accede, anche solo in parte, senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli Organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida (adottate ai sensi dell’art. 1, co. 14 del decreto legge n.33 del 2020). Tale Autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all’articolo 80 del TULPS, che ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, e al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale (di cui all’art. 20 della legge n.121 del 1981).
Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste, gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi.


1.2. SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI (art. 5, nuovo comma 1-bis del decreto Riaperture)
In zona bianca, dall'11 ottobre 2021, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sono consentite nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

È bene precisare che tale disciplina non trova applicazione nelle zone gialla, arancione e rossa, ove tali attività continuano ad essere sospese.


1.3. EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVI (modifiche art. 5, comma 2, del decreto Riaperture)

Le percentuali massime di capienza, sia in zona bianca che in zona gialla, si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base dei criteri definiti dal CTS.
Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza del pubblico.


1.4. Possibilità di modificare la percentuale massima di capienza (modifiche art. 5, comma 3 del decreto Riaperture)
In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, sia in zona bianca che in zona gialla, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli aperti al pubblico, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni sportivi, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.


1.5. Impianto sanzionatorio (modifiche art. 5, comma 13 decreto Riaperture)
Con una modifica dell’articolo 13 del decreto Riaperture, si prevede un inasprimento delle sanzioni, in caso di violazione delle disposizioni sopra illustrate relative agli spettacoli aperti al pubblico (teatri, concerti e cinema, locali di intrattenimento e musica dal vico e altri locai o spazi anche all’aperto), sale da ballo, discoteche e locali assimilati, eventi e competizioni sportivi. A partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. Resta ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo.


2. Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi di cultura (art.2)
Sempre a partire dal prossimo 11 ottobre, sia in zona bianca che in zona gialla, i musei, istituti e altri luoghi della cultura non dovranno più garantire modalità di fruizione tali da consentire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Resta invece obbligatorio garantire le modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone (ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto Riaperture).


3. Verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati (art. 3)
La disposizione, introducendo il nuovo art. 9-octies nel corpo del decreto Riaperture (D.L n. 52/2021), riconosce ai datori di lavoro la possibilità di richiedere ai lavoratori, per specifiche esigenze volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di rendere le comunicazioni relative alla mancanza di possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass).
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, i lavoratori saranno quindi tenuti a rendere tali comunicazioni, con il necessario preavviso, per consentire ai datori di lavoro di poter organizzare la propria attività. Si ricorda che l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro decorrerà dal 15 ottobre p.v. e scadrà il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ed è finalizzato a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.


4. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 9)
L’articolo 9 del provvedimento in esame apporta inoltre una serie di modifiche al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice delle privacy).


4.1. Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art 2-ter codice privacy)
Si ricorda che l’articolo 2-ter del codice privacy, al primo comma, individua esclusivamente in una norma di legge - o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento - la base giuridica di legittimità dei trattamenti effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Con la modifica in esame, si inserisce, nel corpo del suddetto articolo 2-ter, un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali da parte di un’Amministrazione pubblica, ivi comprese le Autorità indipendenti e le Amministrazioni inserite nell’elenco Istat6, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale (con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato), è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti.
La finalità del trattamento – se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento - può essere indicata direttamente dall’Amministrazione e dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alla finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di trattamento dei dati personali che li riguardano.


Per effetto della previsione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati anche i commi 2 e 3 del citato art. 2-ter. In particolare:


4.2. Abrogazione potere di controllo preventivo del Garante Privacy per i trattamenti a rischio elevato (art. 2-quinquiesdecies codice privacy)
Viene inoltre abrogato l’articolo 2-quinquiesdecies del codice privacy, che disponeva, con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati, la possibilità per il Garante di effettuare un controllo preventivo e di prescrivere – con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio - misure a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento era tenuto ad adottare.


4.3. Trattamento e conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 132, co. 5, codice privacy)
Viene abrogato il comma 5 dell’articolo 132 del codice privacy, che prevedeva che il trattamento e la conservazione dei dati personali (tabulati telefonici e telematici) per le finalità di accertamento e repressione dei reati venisse effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante privacy a garanzia dell’interessato, secondo le modalità di cui all’articolo 2-quinquiesdecies (ora abrogato).


4.4. Pareri del Garante Privacy sui progetti del PNRR
I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, dovranno essere resi nel termine tassativo di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

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