Confcommercio ASCOM Home page

Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023: nuove norme a tutela dei consumatori.

2023-04-03

Le novità principali sono l’introduzione di:


E-commerce
Il settore del commercio elettronico, già fortemente regolamentato, è uno dei più interessati dalla riforma: ai sensi dell’art. 49 cod. cons., accanto ai tradizionali obblighi informativi in capo ai venditori (relativi, ad esempio, alle caratteristiche principali di beni e servizi, al prezzo totale e ai costi accessori), si aggiungono gli obblighi di:


Annunci di riduzione di prezzi
In tema di scontistica, il nuovo art. 17 bis cod. cons. impone di indicare in tutti gli annunci di riduzione di prezzo, oltre alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso applicato dal venditore nei trenta giorni precedenti alla riduzione. La ratio della norma è chiara: fornire al consumatore un parametro certo e attendibile per comprendere l’effettivo vantaggio dell’offerta e mettere un freno, così, alla pratica scorretta dei prezzi gonfiati in occasione di saldi e vendite straordinarie.

È da notare che l’art. 17 bis cod. cons. è l’unico articolo del Decreto “Omnibus” applicabile dal 1° luglio 2023, anziché dal 2 aprile; ciò per consentire ai professionisti di adeguarsi alla normativa, implementando le modifiche necessarie anche su siti e app.

 

Nuove pratiche commerciali scorrette
L’art. 21 co. 2 lett. b-bis) pone un freno al fenomeno del dual quality: la promozione di beni come identici (ad esempio per composizione e/o packaging) a quelli commercializzati all’estero, aventi in realtà composizione o caratteristiche significativamente diverse, è una pratica commerciale ingannevole.

La black list delle pratiche commerciali considerate “in ogni caso ingannevoli” di cui all’art. 23 cod. cons. prevede quattro nuove ipotesi:


Data monetization
Con riferimento alla data monetization, il Decreto Omnibus conferma la linea di tendenza del legislatore europeo: oggi non solo è ammessa, nell’ambito dei contratti B2C, la possibilità che i dati personali dei consumatori costituiscano il corrispettivo della fornitura di contenuti o servizi digitali, ma a partire dal 2 aprile 2023 a tali contratti si estenderanno le tutele accordate ai consumatori dal codice del consumo, quali il:

Il rovescio della medaglia, in questo caso, è rappresentato dagli obblighi pre-contrattuali (informativi) e contrattuali che discendono in capo ai professionisti anche nel caso in cui il corrispettivo del contratto sia rappresentato dai dati personali dei consumatori.

 

Marketplace
I provider dei mercati online non sono esentati dalla riforma. Anzi, il nuovo art. 49-bis cod. cons. introduce una serie (onerosa) di obblighi supplementari in capo ai marketplace, quali gli obblighi di:

L’introduzione di nuove pratiche commerciali scorrette relative alle recensioni false e/o non verificate, sembra inoltre introdurre un obbligo in capo ai marketplace di verificare la provenienza e l’affidabilità delle recensioni.
Ciò con l’obiettivo di garantire una maggior trasparenza ai consumatori in relazione alle recensioni dei prodotti e servizi che acquistano, all’identità di chi vende tramite il marketplace e ai parametri che determinano il ranking (o classificazione) delle offerte.

 

Sanzioni
La riforma in esame fa “rumore” soprattutto per il nuovo regime sanzionatorio.

Ai sensi dell’art. 27 co. 9 cod. cons., il massimo edittale delle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in caso di pratiche commerciali scorrette è aumentato da 5 a 10 milioni di euro.

La norma che presenta, però, un maggiore impatto sulle condizioni generali di vendita di e-commerce (e non solo) è l’art. 37-bis co. 2-bis, ai sensi del quale il medesimo regime sanzionatorio (sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000.000 euro) si applica anche alle clausole vessatorie nei contratti B2C, prima “sanzionate” con la sola nullità di protezione.
Infine, le violazioni di rilevanza c.d. unionale o diffusa (ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2017/2394) sono soggette a un nuovo e distinto regime sanzionatorio: in tali casi l’importo massimo delle sanzioni irrogabili dall’AGCM è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati europei interessati dalla violazione.

 

Scarica su documenti il testo integrale del Decreto Legge.

 

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411