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Emergenza Coronavirus: ordinanza MS 22 ottobre 2021su disciplina spostamenti da e verso Estero

2021-10-26

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre u.s. l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 ottobre, che, a partire dal 26 ottobre 2021, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero, prorogandola fino al prossimo 15 Dicembre.


L’Ordinanza modifica gli elenchi dei Paesi allegati al DPCM 2 marzo 2021, da cui discende la disciplina applicabile per gli ingressi in Italia, supera il regime speciale previsto per India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile e introduce nuove deroghe per i figli minorenni.


In particolare, possono fare ingresso in Italia le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi (Nuovo Elenco C): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, alle seguenti condizioni:


Le persone, invece, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei seguenti Paesi (Nuovo Elenco D): Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, possono accedere in Italia alle seguenti condizioni:


Gli spostamenti da e verso gli altri Paesi Esteri a maggior rischio del nuovo Elenco E (Paesi non inclusi negli elenchi A, B, C e D), continuano ad essere in generale vietati, salvo alcune specifiche eccezioni. (esigenze di lavoro, studio, salute, urgenze, etc).


L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi del citato elenco E, subordinatamente alla presenza di una delle deroghe che consente di superare il generale divieto, è consentito alle seguenti condizioni:


L’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, quando previsti, continuano a non applicarsi per:


Gli obblighi di certificazione verde, test a mezzo di tampone e isolamento fiduciario, quando prescritti, continuano a non trovare applicazione per:


I bambini di età inferiore ai 6 anni continuano ad essere esentati dall’obbligo di effettuazione di test molecolare o antigenico e si dispone, inoltre, che i minori che accompagnano i genitori, o il genitore, non sono tenuti a sottoporsi all’isolamento fiduciario, se tale obbligo non è imposto ai/al genitori/e, purché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Tale esenzione non si applica ai minori di età pari o superiore a 6 anni, per i quali non sia presentata la prova dell’effettuazione del tampone previsto ai fini dell’ingresso in Italia dall’Estero.

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