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Etichettatura tessile e delle calzature

2018-01-04

Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia e Vice Presidente Confcommercio: “Un'importante risposta alle nostre rivendicazioni sulle effettive responsabilità lungo la filiera. Finalmente l'anomalia delle sanzioni ai commercianti è stata corretta”


In relazione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017 del Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”, Federazione Moda Italia esprime soddisfazione per veder riconosciuti nel provvedimento – che entrerà in vigore il prossimo 4 gennaio 2018 – alcuni aspetti di principio ritenuti imprescindibili dal dettaglio moda multibrand.

Per il Presidente di Federazione Moda Italia e Vice Presidente di Confcommercio, Renato Borghi: «Dopo decenni di gravose responsabilità e pesanti sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti a causa di etichette non corrette, esprimiamo grande soddisfazione per vedere riconosciuta piena responsabilità sull'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature a chi effettivamente etichetta. Questo Decreto è una risposta al grande lavoro prodotto in questi anni sul territorio italiano da Federazione Moda Italia – Confcommercio, all''esigenza di chiarezza e trasparenza nelle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta ed alla richiesta di sanzioni proporzionate alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera. Era inammissibile, oltre che inaccettabile, che un operatore commerciale, in quanto obbligato principale, tra l'altro molto spesso vessato da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, dovesse ancora rispondere di omissioni o negligenze di operatori terzi (produttori/importatori). Un'anomalia che finalmente, grazie alla nostra pervicacia, è stata oggi corretta».

 

 

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