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Gli obblighi delle imprese che forniscono FGAS e apparecchiature contenenti FGAS

2019-06-27

Con il D.P.R. n. 146/2018 è stata istituita la nuova Banca Dati dei Gas Fluorurati (FGAS) e delle apparecchiature alla quale le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono hanno l’obbligo di comunicare i dati di vendita a decorrere dal 24 luglio 2019.
In base alla normativa in esame le apparecchiature non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente) contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata. L’obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

Ai fini dell’esercizio delle attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS, per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra FGAS possono essere venduti esclusivamente a e acquistati esclusivamente da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.

 

Obbligo di iscrizione al Registro
Le imprese che forniscono gas fluorurati FGAS e/o apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono FGAS, devono iscriversi al Registro prima di procedere alla comunicazione dei dati di vendita.
L’iscrizione dovrà essere effettuata con modalità telematica compreso il versamento dei diritti di segreteria e bolli (pari a 21,00 € per impresa).

 

Obbligo di comunicazione alla banca dati

Sono obbligati alla comunicazione coloro che forniscono:

 

Laddove il venditore coincida con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall’installatore. La verifica del possesso dei requisiti da parte dell’acquirente va effettuata al momento in cui il prodotto viene consegnato all’acquirente (che, in assenza di requisiti, non può acquistare il prodotto).
La comunicazione va effettuata in modalità telematica al momento della vendita.

 

Che cosa deve essere comunicato?


Per la vendita di FGAS è obbligatorio comunicare alla Banca Dati:

  1. i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
  2. le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

 

Per la vendita di apparecchiature precaricate è obbligatorio comunicare:

  1. tipologia di apparecchiatura;
  2. numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  3. anagrafica dell’acquirente;
  4. dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.

 

Obblighi degli operatori delle apparecchiature contenenti FGAS


Ai fini della normativa FGAS sono considerati OPERATORI "il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature".

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

 

L’impresa, l’ente o qualsiasi altro soggetto che si configura come “operatore” delle apparecchiature contenenti FGAS non ha alcun l’obbligo di iscriversi al Registro né di certificarsi.

 

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature, nonché per l’attività di controllo delle perdite e di recupero di FGAS in esse contenute, gli operatori (proprietari/utilizzatori dell’apparecchiatura) hanno invece l’obbligo di:

 

Tenuta del registro


Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo che dovrà essere tenuto da operatori di:

 

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che gli installatori e i manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l’operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature FGAS.

 

Comunicazione annuale


Con il D.P.R. n. 146/2018 è stato abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà pertanto essere trasmessa.

 

Ricordiamo che le apparecchiature contenenti FGAS sono:

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411