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Green pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021 per accedere ai luoghi di lavoro

2021-10-04

È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.


Il decreto introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.


In ambito privato la norma impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Sempre i datori di lavoro dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

 

ATTENZIONE: l’art. 3 del D.L. 8.10.2021, n. 139 introduce il nuovo art. 9-octies nel corpo del decreto Riaperture (D.L n. 52/2021), che riconosce ai datori di lavoro la possibilità di richiedere ai lavoratori, per specifiche esigenze volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di rendere le comunicazioni relative alla mancanza di possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass).
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, i lavoratori saranno quindi tenuti a rendere tali comunicazioni, con il necessario preavviso, per consentire ai datori di lavoro di poter organizzare la propria attività.

 

Su DOCUMENTI potete scaricare:

 

Invitiamo ad esporre nella bacheca aziendale la comunicazione per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021, di individuare eventuali soggetti da delegare (la delega dovrà essere data per iscritto) e da ultimo, il lavoratore eventualmente sprovvisto di certificazione dovrà essere considerato assente ingiustificato e pertanto è opportuno consegnargli la documentazione predisposta.

 

La verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.

 

Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. È opportuno, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.


Nell’ipotesi in cui il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica. Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.

  

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411