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Guida del ciclomotore

2011-04-07

Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida
Pubblicato in G.U. n. 73 del 30 marzo 2011 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2011

 
È stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1°marzo 2011, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida dei ciclomotori e le relative modalità. Con tale provvedimento il Ministero fa seguito alla disposizione in materia di patentino per ciclomotori, contenuta nel D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, c.d. "Milleproroghe" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011.


I minori che abbiano compiuto i quattordici anni e i maggiorenni che, al 1° ottobre 2005, non abbiano conseguito la patente di guida, possono ottenere il certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore previo superamento di una prova di controllo delle cognizioni e, in caso di esito positivo, di una prova pratica di guida del ciclomotore. La domanda di conseguimento deve essere presentata ad un Ufficio della Motorizzazione civile a firma del candidato o, se minore, a firma di un genitore o tutore. Contestualmente al deposito della domanda presso l'Ufficio della Motorizzazione, devono essere presentate le ricevute di pagamento relative all'imposta di bollo e alle operazioni di motorizzazione, nonché il certificato medico attestante la presenza dei requisiti psicofisici prescritti dal Codice della Strada (C.d.S.) rilasciato da un medico autorizzato ai sensi dell'art. 119 del C.d.S.


In caso di superamento della prova di controllo delle cognizioni, viene rilasciata al candidato l'autorizzazione alla guida del ciclomotore. La prova pratica per il conseguimento del certificato d'idoneità alla guida non può essere fissata prima che sia trascorso un mese dal rilascio dell'autorizzazione.  L'autorizzazione ha validità di sei mesi, nel corso dei quali il candidato può sostenere la prova pratica per un massimo di due volte e con un intervallo temporale, tra il primo e il secondo tentativo, di almeno un mese. In caso di esito negativo della seconda prova pratica, l'esaminatore provvede a ritirare l'autorizzazione.


All'art 3 comma 2 del decreto, relativamente ai ciclomotori a due ruote, viene prescritto che le esercitazioni alla guida avvengano esclusivamente in luoghi poco frequentati, a pena del pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra euro 80 ed euro 318. Il comma 3 del medesimo articolo, disciplina le modalità d'esercitazione per i ciclomotori con più di due ruote omologati al trasporto di un passeggero a fianco del conducente (quadricicli leggeri compresi). In tali casi, il candidato deve avere a fianco, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di patente di guida di tipo B da almeno 10 anni, il cui compito è quello di intervenire tempestivamente in caso di necessità. I ciclomotori e i quadricicli leggeri di cui al comma 3 art. 3 devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera alfabetica "P".


Nei casi previsti dal comma 3 art. 3, qualora il candidato guidi senza l'autorizzazione prevista ma avendo al suo fianco persona con i richiamati requisiti, si applica sia al candidato che all'istruttore, una sanzione da euro 398 a euro 1.596. Nel caso in cui il candidato provvisto di autorizzazione si eserciti alla guida senza avere a bordo persona in possesso dei requisiti prescritti in funzione d'istruttore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Qualora il candidato si eserciti alla guida sprovvisto dell'apposito contrassegno, si applica una sanzione amministrativa il cui importo varia da euro 80 a euro 318.


A pena del pagamento di una sanzione amministrativa che varia da euro 24 a euro 94, il candidato che si esercita alla guida deve avere con sé l'autorizzazione alla guida e un documento di riconoscimento, mentre la persona a bordo in funzione d'istruttore deve avere con sé la patente di guida B. Trova inoltre applicazione la disposizione del C.d.S che impone ai soggetti sprovvisti dei documenti prescritti, di presentarsi presso gli Uffici di Polizia per esibire la documentazione richiesta. La mancata ottemperanza a tale obbligo comporta il pagamento di una sanzione compresa tra euro 398 e euro 1.519.


Il Decreto in oggetto entra in vigore dal 1° Aprile 2011.

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