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Il lavoro agile (Smart working)

2017-07-19

Non si tratta di un vero Istituto ma di un’articolazione flessibile delle prestazioni di lavoro subordinato; dunque, di nuove modalità organizzative della prestazione.

I lavoratori sono dipendenti e l’obiettivo è quello di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

E’ NECESSARIO:    

ACCORDO SCRITTO TRA DATORE E LAVORATORE (che disciplina le modalità di esecuzione; restano il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro e l’obbligo di rispetto dei riposi e la possibilità di disconnessione.

L’attività può svolgersi:
1.a) parte all’interno dell’azienda ed in parte all’esterno (limite orario di legge)
2.b) possibilità di utilizzo di strumenti anche del lavoratore
3.c) assenza di postazione fissa (all’interno dell’azienda)

L’accordo sullo smart working può essere a tempo determinato e indeterminato. In quest’ultimo caso il recesso deve prevedere un preavviso minimo di 30 gg elevato a 90 gg nel caso di recesso del datore nei confronti di lavoratori disabili.

Nel tempo determinato il recesso, per entrambe le parti, è possibile solo per giustificato motivo.
•Il trattamento economico e normativo deve essere analogo a quello dei dipendenti che operano all’interno dell’azienda.
•Per l’assunzione è obbligatorio l’UNILAV e sono applicabili gli accordi sugli incrementi di produttività.
•Sicurezza: stessi obblighi rispetto agli altri dipendenti ed informativa sulla sicurezza con cadenza annuale.

 

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