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Impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra

2013-05-28

Relativamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente per i proprietari di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, forniamo di seguito alcune precisazioni.

 

La normativa – Il DPR n. 43/2012 ha dato attuazione al regolamento comunitario n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, prevedendo nuovi obblighi per gli “operatori” di impianti contenenti tali gas (alcuni obblighi erano già previsti dal DPR n. 147/2006, che prevede l’obbligo per i gestori di impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg di provvedere allo loro manutenzione periodica, nominando persone provviste di requisiti tecnici, al fine di provvedere ai necessari controlli e registrazioni nel libretto di impianto). Ora sono prescritti specifici requisiti per i soggetti addetti ai controlli e alle manutenzioni di tali impianti, nonché l’obbligo di munirsi di certificazione e iscrizione in un apposito Registro, il cui avvio è stato recentemente differito al prossimo 11 giugno 2013.

 

Dichiarazione annuale – L’articolo 16, comma 1, del DPR n. 43/2012, ha stabilito l’obbligo per gli “operatori” di impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra di presentare entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. Il formato da utilizzare per la dichiarazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013. La dichiarazione va presentata utilizzando la piattaforma online http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

 

Il regolamento comunitario definisce “operatore”: la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore. L’articolo 2 del DPR n. 43/2012 considera “operatore” il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

 

Sanzioni. L’operatore che non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del DPR n. 43/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. L’operatore che trasmette le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del DPR n. 43/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

 

Obblighi del proprietario dell’impianto – La comunicazione dei dati entro il 31 maggio di ogni anno spetta al proprietario dell’impianto solo nel caso in cui non abbia provveduto a delegare i controlli e le manutenzioni ad una società esterna (tramite un contratto scritto). In tale ipotesi, ed in caso di omessa o incompleta comunicazione, le sanzioni sono applicabili al proprietario dell’impianto.

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