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Integrazione salariale - chiarimenti INPS

2021-07-12

L'INPS ha fornito indicazioni riguardanti le novità introdotte dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni) in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in tema di differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti salariali.


La legge in questione ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 8 del decreto-legge n. 41, che consente ai datori di lavoro di richiedere i trattamenti previsti dal decreto stesso in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. Più specificatamente, la previsione stabilisce che: "i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".


La modifica non incide sulla titolarità dei datori di lavoro di accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8 del decreto sostegni, ma assolve alla finalità di consentirne, a determinate condizioni, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività aziendale.


La ratio della norma è, infatti, quella di consentire, ai datori di lavoro che hanno sospeso l'attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all'emergenza epidemiologica. Pertanto, il comma 2-bis si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le dodici settimane di integrazione salariale introdotte dalla legge n. 178, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

 

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali
In base all'articolo 8, comma 2, del decreto sostegni, i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi di cui alla legge n. 178 del 2020 e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 -DL 41/2021" per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.


Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all'azienda alla data del 23 marzo 2021.


Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 7 agosto 2021 (ovvero il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento).


La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto sostegni, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300 della legge n. 178 del 2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021.
Per le domande presentate dalle aziende ai sensi del decreto sostegni relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle dodici settimane previste dalla legge n. 178. Per le medesime domande, resta confermata la disciplina a regime secondo cui le istanze devono essere inoltrate all'istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.


I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato la domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

 

Differimento dei termini decadenziali
Con l’introduzione del comma 3-bis all'articolo 8, la legge n. 69 del 2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.


Più in dettaglio, il comma 3-bis differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potevano trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, utilizzando le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.


Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda - e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non devono riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'articolo 8, comma 3-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, dovevano trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.


Con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati non inviati, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento non avessero mai inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, potevano provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.


Con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non devono riproporne l'invio. Le sedi territoriali dell’INPS provvedono, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che verranno fornite successivamente dall’istituto.

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