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Istituzione codice tributo Bonus rottamazione TV

2021-08-25

Con la Risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo (cosiddetto “Bonus rottamazione TV”), in linea con i nuovi standard di ricezione dei programmi (segnale Dvb-t con Mpeg4).


Come noto, il contributo - istituito dall’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) - viene riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita ed è pari al 20% del prezzo, con un limite massimo di 100 euro.


Al riguardo, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 5 luglio 2021, sono state approvate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette disposizioni.
In particolare, ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, una apposita comunicazione telematica, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.


Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta attestazione. A tal fine, il modello F24 è presentato, esclusivamente, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.


Nel citato Decreto del 5 luglio 2021, viene, inoltre, precisato che il credito d'imposta è utilizzabile dal venditore in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni.


Tanto premesso, con la Risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto, è stato istituito il seguente codice tributo:

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