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Le novità della manovra correttiva - D.L. 50/2017

2017-04-28

Con la pubblicazione sul S.O. n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale 24.4.2017, n. 95 è entrato in vigore dal 24.4.2017, il DL n. 50/2017 cosi detto “Manovra correttiva”.
Le principali novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

 ESTENSIONE SPLIT PAYMENT – Art. 1
A decorrere dall’1.7.2017 lo spilt payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009.
I “destinatari” del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:
- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Lo split payment è applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017.
Entro il 23.5.2017 il MEF con un apposito Decreto emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

 ESERCIZIO DETRAZIONE IVA – Art. 2
Con la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto /bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / boletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

 VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI – Art. 3
Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.
In caso di utilizzo del credito:
- in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;
l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.
È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale
/ trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

 REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI – Art. 4
I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione.
Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.
Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.
Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

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