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Novità decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 - Decreto Agosto

2020-08-17

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Suppl. Ord. n.30 (e successivo avviso di rettifica Gazzetta Ufficiale n.204 del 17 agosto 2020) il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15 agosto 2020.

 

Riportiamo di seguito alcune delle principali novità del c.d. “Decreto Agosto” di specifico interesse per il nostro settore:


Sostegno e rilancio dell'economia (Capo VI)
Il capo VI è interamente dedicato alle misure volte a sostenere e rilanciare l'economia italiana.


Tra gli interventi principali segnaliamo:


IN DETTAGLIO:

art 58 – fondo perso per la filiera della ristorazione
E’ previsto un contributo a fondo perduto in favore delle imprese in attività con Codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l’acquisto di prodotti – inclusi quelli vitivinicoli – di filiere agricole e alimentari, anche con denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
L’obiettivo è quello di dare una mano a un settore fortemente in crisi a causa della mancanza di turisti, ma anche di aiutare i produttori agricoli e alimentari, vitivinicoli, ed evitare gli sprechi alimentari. Il Fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è pari a € 600 milioni per il 2020.
Sarà il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a emanare un proprio Decreto con termini e modalità di presentazione della domanda

 

art 59 – contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
Previsto un contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.

 

art 62 – aiuti alle micro e piccole imprese
Gli aiuti previsti dagli articoli da 54 a 60 del DL n. 34 “Rilancio” possono essere concessi alle micro e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

art 77 – misure urgenti per il settore turistico
Il credito d’imposta a favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui svolgono l’attività – che l’articolo 28 del DL “Rilancio” ha previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio – viene esteso al mese di giugno.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale – per le quali il decreto “Rilancio” aveva previsto il credito per i mesi di aprile, maggio e giugno – viene esteso al mese di luglio.
Si rammenta che il credito d’imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione o al 30% dell’ammontare del canone mensile per l’affitto di azienda, spetta a condizione che il beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

art 78 – Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

art 79 – tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive
Il credito di imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del DL 31 maggio 2014 n. 83 è riconosciuto – nella misura del 65% – per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, oltre alle imprese alberghiere, le strutture termali (di cui all’art 3 Legge 323/2000), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
A differenza di quanto previsto in passato, il credito d’imposta sarà erogato in unica soluzione.
Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di € 180 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il credito d’imposta sarà gestito, ferme restando le novità previste dal decreto, con le modalità a suo tempo previste dall’articolo 10 del DL n. 83 del 2014. Per l’illustrazione delle principali caratteristiche dell’istituto, si rinvia alla settima edizione della Guida agli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive.

 

art 81 – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
Ancora tra le novità, per l'anno 2020 il decreto legge riconosce in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.


Misure fiscali (Capo VII)
Altro capo molto corposo del provvedimento è quello che riguarda il fisco, che prevede in particolare:

 

IN DETTAGLIO:

art 109 – proroga esonero Tosap e Cosap
Vengono prorogati al 31 dicembre 2020 l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività di ristorazione, nonché le semplificazioni temporanee relative alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di strutture amovibili.


Su Documenti:

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411