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Nuovo D.L. 29 dicembre 2021 - riepilogo disposizioni in vigore

2021-12-30

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 dicembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.


In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, per quanto concerne il nostro comparto, si riepilogano di seguito le disposizioni attualmente in vigore secondo quanto previsto dalla normativa nazionale da ultimo aggiornata alle disposizioni del D.L. c.d. “Festività” e quelle che entreranno in vigore in base al nuovo Decreto Legge (come da comunicato stampa diramato al termine della riunione del 29 dicembre 2021).


STATO DI EMERGENZA
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022


MISURE IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE 2021
MASCHERINE


RISTORANTI E LOCALI


EVENTI E FESTE ALL’APERTO
Fino al 31.01.2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.


DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Fino al 31.01.2022 sono sospese le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

 

Ricordiamo inoltre che è sempre necessario, per tutte le attività, il rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre e pubblicate in G.U. il 6 dicembre scorso.


MISURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022
ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:


Inoltre, il green pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.


CORSI DI FORMAZIONE
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.


QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.


Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.


CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.


MISURE IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2022
VALIDITÀ GREEN PASS
Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

 

Vi forniremo ulteriori aggiornamenti non appena il testo del nuovo Decreto Legge sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

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