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Sistri: dal 1° febbraio 2015 scattano le sanzioni per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti che non regolarizzano l'iscrizione

2015-01-21

Il nuovo decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 192/2014) introduce importanti novità in tema di Sistri che interessano le imprese obbligate ad aderire al sistema


L'articolo 9 del decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 192/2014) proroga al 31 dicembre 2015 il termine ultimo (originariamente previsto per il 31 dicembre 2014) del periodo transitorio "al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative" .


Ciò significa che fino al 31 dicembre 2015 per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano più di 10 dipendenti continuerà a trovare applicazione il cd. "doppio binario", in forza del quale i nuovi obblighi "informatici" di tracciamento telematico Sistri convivono con i tradizionali adempimenti "cartacei" (formulari, registri di carico/scarico e Mud).


Sanzioni


Novità particolarmente rilevante, inoltre, riguarda l'operatività già a decorrere dallo febbraio 2015 delle norme che prevedono le sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e l'omesso pagamento del contributo annuale Sistri da parte dei soli soggetti obbligati ad aderire al sistema (Articolo 260 bis del Codice ambiente). Si ricorda che in caso di rifiuti pericolosi le sanzioni vanno da 15.500 € a 93.000 €.


I soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri hanno, dunque, tempo fino al 31 gennaio 2015 per regolarizzare le proprie iscrizioni e pagare i contributi dovuti, mediante accesso alla piattaforma www.sistri.it con il dispositivo USB in dotazione.


Nel sito sono pubblicati alcuni video che assistono le imprese nel ripristino/aggiornamento del dispositivo e nella gestione delle registrazioni.
Fino alla data del 31 dicembre 2015 sono invece sospese le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del Sistri, mentre continuano ad applicarsi le sanzioni relative alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico, formulari e MUD cartacei.


Calcolo dei dipendenti


Si rammenta che l'articolo 2 lettera c) del DM n. 52/2011 recante il Regolamento del SISTRI definisce «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera.

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.

 

Chiarimento del Ministero dell'Ambiente del 28/01/2015 sulle modalità di calcolo del numero dei dipendenti

Si ritiene utile informare che il 28 gennaio u.s., il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul portale ufficiale del sistema di tracciabilità dei rifiuti (www.sistri.it), un aggiornamento della sezione "Domande frequenti" recante un chiarimento riguardo le modalità di calcolo del numero di dipendenti.


Ricordiamo che il numero di dipendenti complessivo dell'impresa determina se un'impresa che produce rifiuti pericolosi è obbligata o no all'iscrizione; le imprese che producono rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti non sono soggette a iscrizione, mentre quelle che hanno complessivamente più di dieci dipendenti e producono rifiuti pericolosi, sono tenute all'iscrizione al Sistri.
Qualora il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia complessivamente superiore a 10, devono essere iscritte al SISTRI anche le unità locali, di cui l'impresa si compone, aventi un numero di dipendenti inferiore a 10.


Quale parametro per l'obbligo di iscrizione, si assume, infatti, il numero dei dipendenti complessivi nell'intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l'Azienda/Ente.


Le singole unità locali devono essere, invece, prese in considerazione solo come parametro che determina l'importo dei contributi dovuti. Poiché ogni unità locale dovrà essere dotata di dispositivo Usb, per ciascuna di esse dovrà essere effettuato il pagamento del contributo previsto.

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