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Stabilizzazione indennizzi cessazione attività commerciale in crisi: istruzioni operative Inps

2019-05-29

Facciamo seguito a quanto già illustrato sull'argomento per rendere noto che l'Inps ha emanato la circolare applicativa per la fruizione degli indennizzi a favore delle aziende commerciali in crisi, costrette a cessare anticipatamente l'attività.
Ricordiamo che, mediante tale strumento, più volte reiterato nel tempo, molti imprenditori dei nostri settori, colpiti dall'evoluzione in atto nel mercato della distribuzione, hanno potuto percepire una forma di sostegno al reddito che li ha accompagnati fino al momento del pensionamento.


Per effetto della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), grazie all'intervento della Confederazione durante l'iter legislativo di tale provvedimento, dall'1.1.2019 tale prestazione è stata ripristinata nonché resa finalmente strutturale.
Evidenziamo, quindi, di seguito, gli aspetti tecnici della normativa in esame, sulla base delle istruzioni operative emanate dall'INPS.


DESTINATARI
Titolari (anche in forma societaria) o coadiutori delle seguenti attività:


ESCLUSIONI
Restano esclusi dall'indennizzo:


Nel caso di titolari di imprese che esercitino contemporaneamente attività commerciali plurime, quali ad es. esercizi congiunti di commercio all'ingrosso e al dettaglio, ai fini della concessione della prestazione, indipendentemente dai criteri di prevalenza, deve risultare che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell'attività, eserciti un'attività indennizzabile.

L'indennizzo deve essere richiesto con riferimento all'ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Non sono, pertanto, ammessi al beneficio soggetti che, dopo aver cessato un'attività di commercio rientrante nell'ambito di applicazione della norma, abbiano successivamente cessato un'altra attività non indennizzabile.


Coadiutori
Il coadiutore può beneficiare dell'indennizzo solo se ha cessato l'attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell'attività esercitata dal titolare.

 

REQUISITI E CONDIZIONI
L'indennizzo spetta ai soggetti sopra richiamati in possesso dei seguenti requisiti:


Nel caso di omissioni contributive, l'indennizzo potrà essere erogato con possibilità di compensazione delle somme debitorie sull'indennizzo stesso nei limiti di 1/5, ad esclusione dei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d'impresa, pur in presenza del relativo obbligo.

 

Per la liquidazione dell'indennizzo devono, inoltre, sussistere le seguenti condizioni:

Al riguardo, l'Inps precisa che possono beneficiare dell'indennizzo in esame, sempreché in possesso di tutti gli altri requisiti al momento della domanda, coloro che cessano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

La cessazione deve essere definitiva e riguardare l'intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell'indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, casi di cessione, donazione o concessione in affitto d'azienda);

Sono comunque esclusi dall'accesso alla prestazione coloro che abbiano ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;

In proposito, viene sottolineato che, qualora il soggetto richiedente -in possesso di tutti i requisiti di legge- abbia presentato domanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la sede Inps compente non trasmetterà la domanda al Comitato amministratore con parere sfavorevole ma la terrà in apposita evidenza in attesa dell'avvenuta cancellazione.

 

DECORRENZA E DURATA TRATTAMENTO

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ma, in ogni caso, in data non antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

La decorrenza del trattamento sarà differita al primo giorno del mese successivo all'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese qualora la stessa abbia una data successiva alla domanda di indennizzo. Nel caso in cui la cancellazione risulti, invece, in data anteriore rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di indennizzo.

La prestazione spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile ordinaria prevista nella Gestione dei commercianti.

 

STABILIZZAZIONE ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO

L'indennizzo in questione, come sopra anticipato, è divenuto una misura strutturale; tuttavia, la concessione dello stesso rimane subordinata alla disponibilità delle risorse di cui all'apposito Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale presso l'Inps.

A tal fine, la legge di bilancio 2019 ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% (di cui lo 0,02% è devoluto alla Gestione degli esercenti attività commerciali Inps).

 

MONITORAGGIO

L'Inps effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'erogazione della prestazione in argomento ma, al riguardo, la normativa di riferimento prevede che, in caso di accertamento, anche in via prospettica, del mancato equilibrio tra contributi e prestazioni, con apposito decreto interministeriale verrà disposto un adeguamento della specifica aliquota contributiva.

Poiché l'indennizzo è concesso nei limiti della disponibilità delle risorse del citato Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 207/1996, in carenza delle predette risorse e di eventuale mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, non saranno prese in considerazione ulteriori richieste.

 

INCOMPATIBILITA'

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale, sia al momento della domanda che successivamente alla decorrenza del trattamento; di conseguenza, l'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale.

Anche nel caso in cui, successivamente, venga cessata l'attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell'indennizzo, non sarà possibile né rispristinare l'erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per l'ulteriore attività cessata.

Non costituisce, invece, causa ostativa alla percezione della prestazione la qualifica di "socio accomandante" rivestita dal richiedente in una società di accomandita semplice, qualora si tratti di una semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti.

Quanto alla incompatibilità tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, l'Inps evidenzia, sulla base di espressa indicazione ministeriale, che la prestazione in argomento è compatibile con l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia. La prestazione, infatti, non spetta nel caso in cui il richiedente o il beneficiario siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia.

 

DOMANDE

Le richieste di indennizzo devono essere presentate telematicamente alla struttura Inps territorialmente competente mediante l'apposito modello reperibile sul sito www.inps.it , servizi on line, sezione modulistica:

 

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalle strutture territoriali Inps secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le domande già presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e verranno comunque lavorate.

I provvedimenti di accoglimento sono adottati direttamente dalle Strutture territoriali Inps.

Le domande non suscettibili di accoglimento da parte delle sedi Inps verranno trasmesse al Comitato amministratore degli esercenti attività commerciali presso l'Inps per la decisione in via definitiva.

Avverso le decisioni del Comitato, il richiedente potrà adire esclusivamente l'Autorità giudiziaria.

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