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Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro

2020-05-22

A seguito dell’avvenuta diffusione della circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, cogliamo l'occasione per chiarire meglio la portata della tutela infortunistica prevista dall’art. 42, comma 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito in dalla L. 27/2020.

 

Ricordiamo molto brevemente che la tutela INAIL viene accordata a tutti coloro che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, ad esclusivo carico del quale è posto il premio assicurativo. Con tale assicurazione, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

 

Ebbene, la predetta circolare ha dettato alcuni principi fondamentali in rapporto al contagio da Covid – 19, che rientra a pieno titolo fra le patologie infettive che godono della tutela infortunistica INAIL.

 

Ciò premesso, i punti fermi sono seguenti:

 

Un tanto considerato, ribadiamo ancora una volta l’importanza del rigoroso rispetto dei protocolli ufficiali e delle linee guida, in base al settore di appartenenza, la cui prova rappresenta per tutti i datori di lavoro un vero e proprio scudo legale in ambito giudiziario.

 

Si rimanda alla lettura della circolare per ulteriori dettagli.

 

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