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Vendita prodotti liquidi da inalazione – ADM - Determinazione direttoriale 24 ottobre 2022

2022-11-24

Sul sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), lo scorso 24 ottobre è stata pubblicata la Determinazione Direttoriale (Prot. N. 484563 RU), in cui è stato chiarito che coloro che sono in possesso dei patentini (art. 16 L. 1293 del 1957) sono legittimati a vendere, anche, prodotti liquidi da inalazione (c.d. p.l.i) 

La vendita al pubblico di generi di monopolio per mezzo di rivendite o di patentini comprende, pertanto, anche i p.l.i..

 

La determinazione in commento, predisposta dall’ADM, chiarisce che l’autorizzazione alla rivendita dei p.l.i. deve essere subordinata alla presentazione dell’istanza e al relativo provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Ufficio competente.

 

Inoltre coloro che sono autorizzati alla vendita dei suddetti prodotti devono necessariamente rifornirsi presso la rivendita di aggregazione; quest’ultima dovrà, pertanto, mettere a disposizione i suddetti prodotti nelle quantità e nelle tipologie richieste dal titolare del patentino, nonché applicare un prezzo non superiore a quello generalmente praticato secondo criteri di congruità in merito a prezzi e quantità.

 

L’ADM, nella nota in oggetto, precisa che, in occasione dell’acquisto dei p.l.i., sia il titolare della rivendita che il titolare del patentino hanno l’obbligo di conservare tutta la documentazione nonché la fattura atta a comprovare la cessione dei suddetti prodotti.

 

Inoltre, lo scorso 18 novembre l’ADM ha pubblicato, una circolare n. 29/2022 (524346/RU) concernente alcuni profili interpretativi relativi al suddetto decreto direttoriale

 

L’Agenzia, nella nota interpretativa, precisa che nella determinazione direttoriale il riferimento al complessivo al sistema di vendita dei monopoli di cui all’art 16 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 effettuata a mezzo di rivendite o di patentini per i p.l.i. è lo stesso che è stato applicato per la vendita di prodotti accessori sottoposti ad imposta di consumo.

 

Infatti l’intento è quello di costruire una rete di vendita capillare, che comprende sia rivendite che patentini, caratterizzata non solo da elevati standard concernenti requisiti soggettivi che abilitano la vendita di tali prodotti, ma anche misure che devono garantire la legalità dell’intera filiera distributiva.

 

Inoltre vengono forniti alcuni chiarimenti su alcuni aspetti più significativi ed innovativi contenuti nella sopra citata Determinazione; l’autorizzazione alla vendita dei p.l.i. segue la presentazione di specifica istanza e, in tal caso, si possono prospettare le seguenti ipotesi:

 

L’Ufficio territoriale dovrà emanare il provvedimento integrativo originariamente rilasciato con il quale autorizzerà anche la vendita dei suddetti p.l.i. (vedi modello allegato). A tal proposito per favorire una semplificazione amministrativa operativa degli Uffici, l’Agenzia precisa che la validità del provvedimento integrativo, in tal caso, coinciderà con la durata residua dell’autorizzazione originaria.

 

La circolare contiene, anche, la modulistica necessaria per effettuare le varie istanze di autorizzazione nel caso in cui si intenda effettuare la vendita dei p.l.i..

 

Si precisa che il provvedimento autorizzatorio dovrà contenere espressa menzione della rivendita di aggregazione per l’approvvigionamento sia dei generi di monopolio che dei p.l.i., restando inteso che detta rivendita non può che essere la medesima per entrambe le tipologie di prodotti.

 

Infine la nota in esame chiarisce che, al fine di garantire la tracciabilità degli ordini, in caso di acquisto dei p.l.i. il titolare del patentino dovrà compilare in duplice copia anche il modello U88PAT-PLI, posto che sono obbligati entrambi a conservare la predetta documentazione nonché la fattura atta a comprovare la cessione dei prodotti.

 

Allegati:

 

Fonte Confcommercio

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