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Video sorveglianza: nuovo provvedimento del Garante

2010-05-05

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 è stata pubblicata la Deliberazione dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei dati personali recante "Provvedimento in materia di videosorveglianza" che sostituisce quello del 29 aprile 2004.

 

Si riportano, di seguito, le principali novità ed i relativi nuovi adempimenti applicabili ai soggetti pubblici e privati.

 

Trattamento effettuato da soggetti privati senza consenso
Con il presente Provvedimento il Garante individua  i casi nei quali il trattamento dei dati effettuato mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati , nei limiti e alle condizioni di seguito indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati.
In particolare, ciò vale quando la rilevazione delle immagini è effettuata per perseguire un legittimo interesse del titolare o perseguendo fini di tutela delle persone e dei beni rispetto a  possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo o finalità di prevenzione incendi o di sicurezza del lavoro come avviene per l'installazione di tali sistemi a protezione dell'attività delle imprese associate.

In tali casi i trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustifichino l'installazione  dei predetti sistemi  a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne a edifici o immobili (es. telecamere fuori dagli esercizi commerciali) occorre limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando per quanto possibile la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti.

 

Informativa


Il Garante conferma che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.

I supporti (cartelli, ecc.) con l'informativa:


In ogni caso il titolare, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata.

La circostanza che il sistema di videosorveglianza sia collegato direttamente con le forze di polizia deve essere resa nota agli interessati.

A tal fine il Provvedimento riporta il fac-simile di un modello semplificato (cartello con l'evidenziazione dell'agente che controlla le riprese).

Il collegamento con le centrali di Polizia rientra, a sua volta, nella più ampia fattispecie dei Sistemi integrati di videosorveglianza  che comprende tutti quei sistemi che offrono servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di vari soggetti (società di vigilanza, Internet e service providers, fornitori di video specialistici, ecc.) oltre alle forze di polizia.

 Questi diversi sistemi possono prevedere:

 

Per le tre tipologie sopra evidenziate:

  1. devono essere adottati sistemi per la registrazione degli accessi logici degli incaricati  e delle operazioni compiute sulle immagini registrate con conservazione non inferiore a sei mesi;
  2. deve essere predisposta una separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.


Le misure previste ai punti 1 e 2, dovranno essere adottate entro il 29 settembre 2010. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa aggiuntiva da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03).

Se gli accorgimenti sopra evidenziati non sono integralmente applicabili per la natura e le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza utilizzati, il titolare  è tenuto a richiedere una verifica preventiva all'Autorità.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa (es. mancata indicazione del titolare, della finalità perseguita e dell'eventuale collegamento con le forze di polizia) è punita con la sanzione amministrativa da seimila a trentaseimila euro (art. 161 D.Lgs. 196/03).

 

Verifica preliminare

I trattamenti effettuati dalle imprese associate non richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, una verifica preliminare da parte dell'Autorità.

Essa infatti riguarda l'associazione delle immagini  a dati biometrici, l'uso di sistemi "intelligenti" in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali.

Va invece posta particolare attenzione a non eccedere i tempi di conservazione delle immagini registrate per non ricadere nell'obbligo di richiedere all'Autorità una verifica preliminare.

In tal caso l'obbligo della richiesta di verifica preliminare andrà assolto entro il 29 settembre 2010.

 

Misure di sicurezza


Come regola generale, i dati raccolti mediante la videosorveglianza devono essere protetti per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita accidentale, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.


E' pertanto fortemente consigliabile che, specie nelle aziende di minori dimensioni, alle immagini acceda unicamente il titolare al fine di evitare l'individuazione di specifiche figure autorizzate e l'adozione di misure organizzative per verificarne l'attività.


All'aumentare della dimensione aziendale, viceversa, dovranno essere adottati:


Le misure di sicurezza devono essere adottate entro il 29 aprile 2011.


Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa aggiuntiva da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03).


Viceversa, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da ventimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, D.Lgs. 196/03) ed integra il reato previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 196/03 punito con l'arresto sino a due anni.


Il mancato rispetto dei termini di conservazione (24 ore o, solo per particolari attività, sette giorni) e del correlato obbligo di cancellazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa aggiuntiva da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03).

 

Rapporti di lavoro


Si conferma il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa nell'uso di sistemi di videosorveglianza.


Il mancato rispetto del principio sopra enunciato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa aggiuntiva da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03).

 

Utilizzo di web cam a scopi promozionali-turistici o pubblicitari


Tali riprese devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

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