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ATTENZIONE: per gli spostamenti ingiustificati la sanzione da penale diventa amministrativa con effetto retroattivo

Spostamenti delle persone fisiche: si deve evitare di uscire di casa, salvo ragioni di lavoro, salute e necessità testimoniata da autocertificazione che può essere controllata dalle Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale).

Nel caso lo spostamento non corrispondesse al vero, il controllato viene sanzionato con una pena pecuniaria amministrativa che va da euro 400,00 a 3.000,00. Per chi poi è soggetto a quarantena, vi è il divieto assoluto di spostarsi dall'abitazione perché, in caso di violazione, si configura nei suoi confronti il reato di epidemia colposa severamente previsto dall'art. 452 c.p.

 

In considerazione delle nuove disposizioni la violazione per gli spostamenti non giustificati non sarà più sanzionata ex art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti delle autorità) ma, con effetto retroattivo, dalla sopra indicata sanzione amministrativa. Ciò vuol dire che il fatto non costituisce più reato per il quale si interessa il Tribunale penale, ma rappresenta solo una violazione amministrativa di cui si occuperà la Prefettura.


Nel caso concreto, l'agente che rileva la mancanza eleva un verbale indicandovi, tra l'altro, sommariamente, gli estremi della violazione e l'importo da pagare, se il pagamento avviene entro 30 giorni. Invia poi il verbale alla Prefettura. Al momento della contestazione si applica il pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni oppure immediatamente nelle mani dell'agente accertate mediante strumenti di pagamento elettronico. Se l'illecito è commesso utilizzando un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad 1/3.

Nel caso in cui il contravventore non provveda al pagamento in via breve, la Prefettura gli notificherà l' "ordinanza - ingiunzione" ovvero l'intimazione di pagamento che, se non condivisa dall'interessato, può essere da quest'ultimo impugnata con ricorso entro 30 giorni avanti al Giudice di Pace.
In tale ricorso possono essere fatte valere le ragioni di contestazione alla "ordinanza - ingiunzione", producendo documenti che attestino la legittimità del comportamento e chiedendo al Giudice di Pace che siano ascoltati testimoni a suo favore.
Il Giudice di Pace, all'esito del ricorso avviato, emette una sentenza con la quale accoglie o rigetta il ricorso totalmente o in parte con relativa riduzione della sanzione.
La sentenza, in caso di non acquiescenza, è ricorribile in Tribunale.

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