In riferimento a quanto previsto dall'art. 34 della L.R. 29/2005, i saldi invernali inizieranno il 04.01.2020 e termineranno il 31.03.2020.
La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
Si ricorda che non è più necessaria alcuna comunicazione preventiva al Comune di competenza.
Riportiamo di seguito alcune regole da rispettare per l'effettuazione corretta dei saldi invernali (LR 29/2005 - articolo 34)
- Modalità di presentazione:
La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata. Si ricorda che non è più necessaria alcuna comunicazione preventiva al Comune di competenza.
È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto espresso in percentuale ed il prezzo finale.
Esempio: Prezzo ordinario 100 (barrato 100)
Percentuale Sconto 10%
Prezzo finale 90
- Ulteriori disposizioni:
Si vuole portare l'attenzione su alcuni punti dell'articolo 38 della stessa normativa regionale:
- oltre al fatto che la pubblicità non deve essere ingannevole, le merci in saldo devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
- nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.
- é fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura "VETRINA IN ALLESTIMENTO" per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.
I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.