REQUISITO DI INATTIVITÀ LAVORATIVA
L’Istituto comunica che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio, come si evince dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.118.
RIEPILOGO DELLA NORMA
La prestazione “assegno mensile di assistenza”, introdotta dall’articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia. Lo possono richiedere anche i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari residenti in Italia.
COS’È L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE
L'assegno di invalidità civile è un sostegno economico riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili con un'età compresa tra i 18 e i 67 anni e un’invalidità, civile compresa tra il 74% ed il 99%.
Come per la pensione di invalidità civile si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, quindi slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario.
REQUISITI PER RICHIEDERE L’INVALIDITÀ CIVILE
L’assegno di invalidità civile è concesso agli interessati che rientrano nei limiti reddituali che per l'anno 2021 non possono superare il valore di 4.931,29 euro.
Redditi rilevanti:
Sono i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef e al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Redditi non rilevanti:
Ai fini della valutazione del reddito non rientrano:
La valutazione del reddito è effettuata solo sul percettore del sostegno economico e non anche sul coniuge o sugli altri familiari. L’erogazione dell'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il requisito reddituale. Non è invece prevista l'attribuzione in misura parziale in caso di superamento del reddito.
CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITÀ
Vediamo, in sintesi, come viene liquidato l’assegno di invalidità civile:
COMPATIBILITÀ CON ATTIVITÀ LAVORATIVA
L'articolo 3 della legge 118/1971 richiede che l'interessato non svolga alcuna attività né di natura subordinata né autonoma.
A tal fine il titolare dell'assegno deve annualmente trasmettere all'Inps un’autocertificazione “ICLAV”, nella quale dichiari di non svolgere attività lavorativa.
Qualora ciò non avvenga, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.
Il Patronato 50&PiùEnasco, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf offre assistenza e resta a disposizione per la presentazione della domanda. Il Caf 50&Più è inoltre a vostra disposizione per assistenza sulla certificazione ICLAV.
LA NORMA FINO AL 13/10/2021
Fino ad oggi, nonostante il divieto appena indicato, la prassi amministrativa INPS riteneva che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 € annui come lavoro autonomo e 8.000€ come lavoro dipendente) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non fosse considerato attività lavorativa. Pertanto l'interessato poteva comunque ottenere il beneficio (Messaggio Inps 3043/2008; messaggio 5783/2008), mantenendo i limiti di redditi propri inferiori ai limiti stabiliti, che per il 2021 ricordiamo essere pari a € 4.931,29.
LA NUOVA REGOLA IN VIGORE DAL 14/10/2021
A partire dal 14 ottobre 2021, l’ assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del beneficiario.
Per maggiori informazioni e verificare l’accesso alla pace contributiva è possibile rivolgersi alla sede del Patronato 50&PiùEnasco di Pordenone, Piazzale dei Mutilati 6 - Telefono: 0434549462 - Email: enasco.pn@enasco.it
Fonte Patronato 50&PiùEnasco