Con Risposta 10 dicembre 2019, n. 506, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al Decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria. L’amministrazione finanziaria chiarisce che resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
Fonte Notiziario Seac