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Certificazione verde digitale COVID-19: cos’è e a chi spetta la verifica

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17.06.2021 che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 necessarie anche per la partecipazione ad eventi pubblici, comprese le feste e banchetti conseguenti a cerimonie civili e religiose, per l’ingresso a fiere e congressi e per gli spostamenti sul territorio nazionali.


Inoltre, dal prossimo 1° luglio, la Certificazione verde COVID-19 sarà valida anche come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.

 

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE

L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS e da quel momento si potrà scaricare accedendo alle piattaforme digitali dedicate (sito, App Immuni, fascicolo sanitario elettronico, App IO) oppure presso il proprio medico di base, pediatra di libera scelta o in farmacia.


È una certificazione digitale e cartacea, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.


La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

 

Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde.
Quindi, in caso di necessità, si potrà presentare la certificazione verde (digitale o cartacea), oppure la documentazione che attesta il vaccino, la guarigione dalla malattia o il test negativo.


Dal 1° luglio, invece, sarà valida SOLO la certificazione verde COVID-19.


Ad oggi, non essendo state stabilite soglie d’età per il rilascio del certificato verde, per poter partecipare ad un evento per il quale è previsto l’obbligo, anche i minori devono esserne in possesso.

 

SOGGETTI VERIFICATORI
I soggetti deputati all’attività di verifica della Certificazione sono:

  • I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  • I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati (i quali dovranno essere incaricati con delega recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica);
  • Il proprietario o chi detiene legittimamente i luoghi o locali in cui si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati (anche in questo caso, incaricati con delega).


Abbiamo predisposto un facsimile di DELEGA che può essere utilizzato fino alla pubblicazione del modello ufficiale (scaricabile su Documenti). Tale delega, compilata con i dati del delegante (il titolare dell’attività) e del delegato (ad esempio, il dipendente addetto alla verifica del possesso del certificato verde), deve essere tenuta in azienda, da esibire in caso di controlli.

 

COME AVVIENE LA VERIFICA

I soggetti deputati alla verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, dovranno utilizzare l’apposita app "VerificaC19" (scaricabile gratuitamente da Appstore o Playstore), che andrà installata su un dispositivo mobile. 

  • Il verificatore richiede all’interessato il QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) relativo alla propria certificazione;
  • Con l’App VerificaC19 legge il QR Code;
  • L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa;
  • L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. Non è possibile registrare i dati visualizzati.

  

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:

  • In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva;
  • Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
  • Nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi);
  • Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo;
  • Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato alla certificazione Verde COVID-19 https://www.dgc.gov.it/web/  e le FAQ presenti al link https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 

 

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