Con Risposta ad Interpello 5 febbraio 2020, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per un soggetto non residente che presenta un reddito imponibile pari a zero, in quanto azzerato da deduzioni fiscali, di fruire:
in relazione a lavori di risparmio energetico su parti comuni di un condominio nel quale possiede alcune unità immobiliari.
L’Agenzia afferma che l’istante può fruire della detrazione e pertanto può anche cedere il credito corrispondente alla detrazione per risparmio energetico (per la quota a lui imputabile) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati.
Non può invece cedere il credito a banche ed intermediari finanziari, in quanto “…non è un contribuente che ricade nella c.d. no tax area, intendendosi per tali i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR”.
Fonte Notiziario Seac