Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3/2021, ha fornito indicazioni in ordine alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della legge n. 68/1999.
L’istanza formulata al Ministero prende le mosse dalla previsione contenuta nell’articolo 23 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.
Tuttavia nella risposta ad interpello viene evidenziato che non si rinviene nella L n. 81/2017 una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 23 sopra menzionato, che escluda espressamente I lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità. Peraltro, i casi di esclusione contemplati dall’art. 4, comma 1, della L. n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
Conseguentemente i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva. Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nel documento allegato.