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Commercio su aree pubbliche – rinnovo delle concessioni di posteggio

Si informa che il testo del decreto 25 novembre 2020, contenente nell’allegato A le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio relative al commercio su aree pubbliche in scadenza il prossimo 31 dicembre, è stato pubblicato, sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico, il 27 novembre, a questa pagina.

 

Le linee guida sono entrate in vigore dal 28 novembre secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto sopra citato.

 

Contenuto delle Linee guida
Le linee guida sono indicazioni del Ministero per le Regioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020.

 

Le concessioni coinvolte sono quelle relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli.

 

Tali concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionali, ove richiesti, a norma dell’art. 71 del DLgs. 59/2010, o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi.

 

Per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori, si prevede che ciascun Comune, entro il 31 dicembre p.v., provveda d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, secondo quanto disposto dall’art. 71, commi 5 (possesso dei requisiti morali) e 6-bis (possesso dei requisiti professionali) del DLgs. 59/2010.

 

Nei casi di: malattia certificata, gravidanza e puerperio certificati, comunicati al comune prima del 31 dicembre 2020 e nei casi di assistenza a figli minori con handicap gravi e successione mortis causa in corso di definizione, l’iscrizione ai registri camerali in qualità di impresa attiva, nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione, è un requisito che può non essere posseduto all’avvio del procedimento di rinnovo.

Le cause di impedimento sopra evidenziate si applicano nel caso di imprese individuali oppure, se riguardano tutti i soci, anche in caso di società di persone.

 

L’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo non significa che la concessione è rinnovata automaticamente poiché sarà ogni regione a definire, con propri provvedimenti, le modalità di rinnovo delle concessioni secondo queste linee guida, sentita l’ANCI regionale e le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

In caso di integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

 

Le concessioni sono rinnovate fino al 31 dicembre 2032. In caso di irregolarità emerse in sede di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, si procede alla revoca della concessione.

 

Non sono oggetto di rinnovo le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 che siano già state riassegnate, ai sensi dell’Intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. Le concessioni così riassegnate diventano efficaci dal 1 gennaio 2021 per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

 

Nel caso in cui, nell’ambito delle procedure di riassegnazione sopra indicate, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, quelle non riassegnate sono attribuite, secondo le linee guida in commento, agli operatori:

  • che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione;
  • che l’hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse

a condizione che siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

 

Se nell’ambito delle procedure di riassegnazione la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l’art. 181, comma 4-ter del DL 34/2020, specificando a tal fine che per operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione o l’hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

 

Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare segue i seguenti criteri:

  • se il numero dei posteggi, nel mercato o nella fiera è inferiore o uguale a 100: max 2 concessioni per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare; 
  • se il numero dei posteggi, nel mercato o nella fiera è superiore a 100: max 3 concessioni per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

 

L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato, nel rispetto delle disposizioni regionali specifiche, alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021, o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

 

L’autorizzazione all’esercizio è comunque rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del proprio debito contributivo.

 

Infine, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, Regioni e Comuni possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, per il rilascio delle concessioni rinnovate, per un periodo massimo di 6 mesi consentendo agli operatori di proseguire l’attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

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