L’articolo 36, c. 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 disciplina gli obblighi di comunicazione per le aziende che utilizzano prestazioni di lavoro in somministrazione.
In particolare, è previsto che ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunichi alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.250 euro (articolo 40, c. 1, decreto legislativo n. 81 del 2015).
In merito al termine entro il quale effettuare la comunicazione in questione, si ricorda che per le aziende alberghiere vale quanto stabilito dall’articolo 91 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, che ha espressamente previsto che tale adempimento debba essere assolto entro il 20 febbraio di ogni anno.
Fonte Federalberghi