Con Risposta 5 febbraio 2020, n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità o meno di procedere all’invio unitario dei corrispettivi che ricomprenda tutte tre le ipotesi individuate dai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 (operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, cessioni di benzina e gasolio, erogazioni da distributori automatici).
In particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che sebbene le tre ipotesi diano tutte luogo a corrispettivi da memorizzare ed inviare, laddove si svolgano contemporaneamente, la loro peculiarità impedisce un invio unitario (ad esempio, la trasmissione dei carburanti è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli mentre le informazioni diverse da quelle legate ai carburanti devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate: è quindi impossibile fare un unico invio).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate precisa che per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio (ad es. autolavaggio e cessioni di profumatori per auto), resta fermo che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine sia di RT può avvalersi di quest’ultimo per trasmettere anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici
Fonte Notiziario Seac