Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi 16 gennaio quattro nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che si è riunita il 15 gennaio 2021.
Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, collocano in
ZONA ROSSA: P.A. Bolzano - Sicilia
ZONA ARANCIONE: Abruzzo – Friuli Venezia Giulia – Lazio – Liguria - Marche - Piemonte – Puglia – Umbria - Valle D’aosta. Restano in zona arancione anche Calabria - Emilia Romagna e Veneto (come da DPCM 14.01.2021) - Lombardia e Sardegna dal 24.01.2021
ZONA GIALLA: Basilicata – Campania – Molise - P.A. Trento – Toscana
Per quanto concerne la nostra regione, le misure previste dal DPCM del 14.01.2021 per le zone arancioni sono:
- divieto di spostamento tra regioni e province autonome dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È necessaria l’autocertificazione;
- sono sempre consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune dalle ore 5 alle ore 22;
- sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- consentito lo spostamento una sola volta al giorno dalle 5 alle 22 ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) verso un’abitazione privata abitata, all'interno dello stesso comune;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering su base contrattuale.
- L’asporto è consentito dalle ore 5 alle ore 22 e l’accesso al locale deve essere limitato al tempo necessario alla scelta, pagamento e ritiro dell’ordine, evitando gli assembramenti e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La consegna a domicilio sempre consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate nei codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) possono effettuare l'asporto ESCLUSIVAMENTE FINO ALLE ORE 18.00 (in caso di dubbi, potete reperire i vostri codici ateco prevalenti dichiarati in camera di commercio, sul sito www.registroimprese.it ), sempre consentita invece la consegna a domicilio;
- aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- I negozi possono rimanere aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- Obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
- sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
- Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
- consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- Sospese attività di palestre, centri benessere, termali salvo le eccezioni previste;
- Sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
- Impianti sciistici chiusi - a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- Divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private;
- Consentito svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze e le altre misure di contenimento;
- Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Si rimane in attesa dell’eventuale ordinanza del Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, che potrebbe aggiungere ulteriori misure.